(Codice Penale-art. 163)
                              Art. 163. 
 
               (Sospensione condizionale della pena). 
 
  Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o  all'arresto
per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria  che,
sola  o  congiunta  alla  pena  detentiva  e  ragguagliata  a   norma
dell'articolo 135,  sia  equivalente  ad  una  pena  privativa  della
liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso,  a  due
anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione  della  pena  rimanga
sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e
di due anni se la condanna  e'  per  contravvenzione.  ((In  caso  di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel  complesso,  ragguagliata  a
norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni,  il  giudice  puo'
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa)). 
 
  Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto,  la
sospensione  puo'  essere  ordinata  quando  si  infligga  una   pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola  o  congiunta  alla  pena  detentiva  e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad  una  pena
privativa della liberta' personale per un tempo  non  superiore,  nel
complesso, a tre anni. ((In caso  di  sentenza  di  condanna  a  pena
pecuniaria congiunta a pena  detentiva  non  superiore  a  tre  anni,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare  che  l'esecuzione
della pena detentiva rimanga sospesa)). 
 
  Se il reato e' stato commesso da persona  di  eta'  superiore  agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della liberta' personale  non  superiore  a  due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,   sia
equivalente ad una pena privativa della  liberta'  personale  per  un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei  mesi.((In  caso
di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena  detentiva
non superiore a due anni e sei mesi, quando la  pena  nel  complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a  due  anni  e
sei mesi, il  giudice  puo'  ordinare  che  l'esecuzione  della  pena
detentiva rimanga sospesa)). 
 
  ((Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato interamente il danno, prima che  sia  stata  pronunciata  la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso  e,  quando
sia  possibile,  mediante  le  restituzioni,   nonche'   qualora   il
colpevole, entro lo stesso termine e  fuori  del  caso  previsto  nel
quarto comma dell'articolo 56, si  sia  adoperato  spontaneamente  ed
efficacemente per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze  dannose  o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata  nel  caso  di  pena  pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135,  rimanga  sospesa  per  il
termine di un anno)).