Art. 163.
(Sospensione condizionale della pena).
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto
per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della
liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga
sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e
di due anni se la condanna e' per contravvenzione. ((In caso di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa)).
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni. ((In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione
della pena detentiva rimanga sospesa)).
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.((In caso
di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e
sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa)).
((Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando
sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel
quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il
termine di un anno)).