(CODICE CIVILE-art. 1137)
                             Art. 1137. 
 
         (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea  a  norma  degli  articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
 
  Contro le deliberazioni contrarie alla legge o  al  regolamento  di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita'  giudiziaria  chiedendone  l'annullamento   nel   termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che   decorre   dalla   data   della
deliberazione  per  i  dissenzienti  o  astenuti  e  dalla  data   di
comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
 
  L'azione  di   annullamento   non   sospende   l'esecuzione   della
deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria. 
 
  L'istanza per ottenere la sospensione  proposta  prima  dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine  per  la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione.  Per  quanto  non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV,  titolo  I,  capo  III,  sezione  I  del  codice  di
procedura civile. (321)((322)) 
 
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AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".