Art. 1137.
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita'
giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di
procedura civile. (321)((322))
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".