Art. 96.
(Responsabilita' aggravata).
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale,
o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice
condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non
superiore ad euro 5.000. (171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".