(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 96)
                              Art. 96. 
                    (Responsabilita' aggravata). 
 
  Se risulta che  la  parte  soccombente  ha  agito  o  resistito  in
giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su  istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al  risarcimento
dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. 
 
  Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui  e'  stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale,
o  iscritta  ipoteca   giudiziale,   oppure   iniziata   o   compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna  al
risarcimento dei danni l'attore o il  creditore  procedente,  che  ha
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente. 
 
  In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai  sensi  dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'  condannare  la  parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte,  di  una  somma
equitativamente determinata. 
 
  Nei casi previsti dal primo, secondo  e  terzo  comma,  il  giudice
condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa  delle
ammende, di una somma di denaro non  inferiore  ad  euro  500  e  non
superiore ad euro 5.000. (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".