Art. 90-bis. 
                 (Informazioni alla persona offesa). 
  1. Alla persona offesa, sin  dal  primo  contatto  con  l'autorita'
procedente, vengono fornite,  in  una  lingua  a  lei  comprensibile,
informazioni in merito: 
    a) alle modalita' di  presentazione  degli  atti  di  denuncia  o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del  processo  e
della imputazione e,  ove  costituita  parte  civile,  al  diritto  a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 
    ((a-bis) all'obbligo del  querelante  di  dichiarare  o  eleggere
domicilio per la comunicazione e  la  notificazione  degli  atti  del
procedimento, con l'avviso che la  dichiarazione  di  domicilio  puo'
essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica
certificata o altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato»; 
    a-ter) alla facolta' del querelante,  ove  non  abbia  provveduto
all'atto di presentazione della querela,  di  dichiarare  o  eleggere
domicilio anche successivamente; 
    a-quater) all'obbligo del querelante, in caso  di  mutamento  del
domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e  nelle
forme  prescritte  all'autorita'  giudiziaria  procedente  la   nuova
domiciliazione; 
    a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato  un  difensore,  il
querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di
nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante
presso il domicilio digitale e, nei casi  di  cui  all'articolo  148,
comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto;  che,  in  caso  di
mancanza, insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o  elezione
di domicilio,  le  notificazioni  al  querelante  saranno  effettuate
mediante  deposito  presso  la  segreteria  del  pubblico   ministero
procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;)) 
    b) alla facolta' di ricevere  comunicazione  del  procedimento  e
delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; 
    c)  alla  facolta'  di  essere  avvisata   della   richiesta   di
archiviazione; 
    d) alla facolta' di  avvalersi  della  consulenza  legale  e  del
patrocinio a spese dello Stato; 
    e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione  e
alla traduzione di atti del procedimento; 
    f)  alle  eventuali  misure  di  protezione  che  possono  essere
disposte in suo favore; 
    g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso  da  quello  in  cui  e'
stato commesso il reato; 
    h) alle modalita' di contestazione di  eventuali  violazioni  dei
propri diritti; 
    i) alle autorita' cui rivolgersi per  ottenere  informazioni  sul
procedimento; 
    l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in  relazione
alla partecipazione al procedimento penale; 
    m) alla  possibilita'  di  chiedere  il  risarcimento  dei  danni
derivanti da reato; 
    n)  alla  possibilita'  che  il  procedimento  sia  definito  con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale,  ove
possibile ((...)); 
    ((n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza  giustificato
motivo della persona offesa che abbia  proposto  querela  all'udienza
alla quale sia stata citata in  qualita'  di  testimone  comporta  la
remissione tacita di querela;)) 
    o) alle facolta'  ad  essa  spettanti  nei  procedimenti  in  cui
l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova o in quelli  in  cui  e'  applicabile  la  causa  di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
    p) alle strutture sanitarie presenti sul  territorio,  alle  case
famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai  servizi  di
assistenza alle vittime di reato((;)) 
    ((p-bis) alla facolta' di  accedere  ai  programmi  di  giustizia
riparativa; 
    p-ter) al  fatto  che  la  partecipazione  del  querelante  a  un
programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e
con il rispetto degli eventuali impegni  comportamentali  assunti  da
parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.))