Art. 72 
 
 
Fondo per il finanziamento  di  progetti  e  attivita'  di  interesse
                     generale nel terzo settore 
 
  1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1,  lettera  g),  della
legge 6  giugno  2016,  n.  106,  e'  destinato  a  sostenere,  anche
attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento
di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti
oggetto di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di
volontariato, associazioni di promozione  sociale  e  fondazioni  del
Terzo settore,  iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore. 
  2. Le iniziative e i progetti di cui  al  comma  1  possono  essere
finanziati anche in attuazione  di  accordi  sottoscritti,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
  3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  determina
annualmente, per un triennio, con proprio atto di  indirizzo,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli  obiettivi
generali, le aree prioritarie di intervento e le linee  di  attivita'
finanziabili  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   sul   Fondo
medesimo.(3) 
  4. In attuazione dell'atto di indirizzo  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua  i  soggetti
attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del
Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto  dei  principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6  giugno  2016,
n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere  dall'anno
2018 la medesima dotazione e' incrementata  di  20  milioni  di  euro
annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9
milioni di euro. ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25  settembre  -  12  ottobre
2018, n. 185 (in G.U. 1ª  s.s.  17/10/2018,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della  legge  6  giugno
2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di  cui  all'art.
19  del  decreto  legislativo  3  agosto  2018,  n.  105,  intitolato
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, recante: "Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,  n.
106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con  cui
il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   determina
annualmente  «gli  obiettivi  generali,  le   aree   prioritarie   di
intervento e le linee di  attivita'  finanziabili  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia  adottato  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano". 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma  1)
che "Al fine  di  sostenere  le  attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato,  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
fondazioni del Terzo  settore,  volte  a  fronteggiare  le  emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID  -19,  la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72  del
decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.117,  e'  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265".