(CODICE CIVILE-art. 1751)
                             Art. 1751. 
 
          (Indennita' in caso di cessazione del rapporto). 
 
  ((All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a
corrispondere  all'agente  un'indennita'  se  ricorrono  le  seguenti
condizioni:)) 
    l'agente abbia procurato nuovi  clienti  al  preponente  o  abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con  i  clienti  esistenti  e  il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli  affari
con tali clienti; 
    il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto  di  tutte
le  circostanze  del  caso,  in  particolare  delle  provvigioni  che
l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. 
  L'indennita' non e' dovuta: 
    quando il preponente risolve  il  contratto  per  un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto; 
    quando l'agente recede dal contratto, a meno che il  recesso  sia
giustificato  da  circostanze  attribuibili  al   preponente   o   da
circostanze  attribuibili  all'agente,  quali  eta',   infermita'   o
malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta
la prosecuzione dell'attivita'; 
    quando, ai sensi di un accordo con il preponente,  l'agente  cede
ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu'  del  contratto
di agenzia. 
 
  L'importo dell'indennita' non puo' superare una  cifra  equivalente
ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e,  se  il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media  del  periodo  in
questione. 
 
  La concessione dell'indennita'  non  priva  comunque  l'agente  del
diritto all'eventuale risarcimento dei danni. 
 
  L'agente decade dal diritto all'indennita'  prevista  dal  presente
articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del  rapporto,
omette di comunicare al  preponente  l'intenzione  di  far  valere  i
propri diritti. 
 
  Le disposizioni di cui al presente  articolo  sono  inderogabili  a
svantaggio dell'agente. 
 
  ((L'indennita' e' dovuta anche  se  il  rapporto  cessa  per  morte
dell'agente.)) 
 
                                                                 (81) 
 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio  1990,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1994". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  6,  comma  2)  che  "Salvo  quanto
previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si  applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1993."