(Codice Penale-art. 285)
                              Art. 285. 
 
                 (Devastazione, saccheggio e strage) 
 
  Chiunque, allo scopo  di  attentare  alla  sicurezza  dello  Stato,
commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio  o
la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito
con la morte. (5)(92)((96a)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni.