(CODICE CIVILE-art. 147)
                              Art. 147. 
 
  ((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto  delle
loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 315-bis.))