(CODICE CIVILE-art. 1916)
                             Art. 1916. 
 
            (Diritto di surrogazione dell'assicuratore). 
 
  L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato,  fino  alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
i terzi responsabili. 
 
  Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno  e'
causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri  parenti  o  da
affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
(41) 
 
  L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore  del  pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche   alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro  le  disgrazie
accidentali. 
                                                                 (79) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio  1975,  n.  117
(in  G.U.  1a  s.s.  28/05/1975,   n.   140),   ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale  dell'art.  1916,  comma  secondo,  del
codice civile, nella parte in cui non annovera, tra  le  persone  nei
confronti  delle  quali  non  e'  ammessa  surrogazione,  il  coniuge
dell'assicurato". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991,  n.  356
(in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella  parte  in  cui
consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle  somme
da questi dovute all'assicurato a titolo di  risarcimento  del  danno
biologico".