Art. 1916.
(Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e'
causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da
affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
(41)
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
(79)
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 117
(in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del
codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei
confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge
dell'assicurato".
---------------
AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991, n. 356
(in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui
consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme
da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno
biologico".