(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 165)
                              Art. 165. 
                     (Costituzione dell'attore). 
 
  L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso  di  abbreviazione  di
termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi
in giudizio  a  mezzo  del  procuratore,  o  personalmente  nei  casi
consentiti  dalla  legge,  depositando   in   cancelleria   la   nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio  fascicolo  contenente  l'originale
della citazione, la procura e i documenti offerti  in  comunicazione.
Se si costituisce  personalmente,  deve  dichiarare  la  residenza  o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.((131)) 
 
  Se la citazione e' notificata a  piu'  persone,  l'originale  della
citazione deve essere  inserito  nel  fascicolo  entro  dieci  giorni
dall'ultima notificazione. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (131) 
  La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di  procedura
civile si interpreta nel  senso  che  la  riduzione  del  termine  di
costituzione  dell'attore  ivi  prevista  si  applica,  nel  caso  di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato
all'opposto un termine di comparizione  inferiore  a  quello  di  cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".