Art. 165.
(Costituzione dell'attore).
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di
termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi
in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota
d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale
della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.((131))
Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della
citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni
dall'ultima notificazione.
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AGGIORNAMENTO (131)
La L. 29 dicembre 2011, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di
costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato
all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.".