(CODICE CIVILE-art. 2109)
                             Art. 2109. 
 
                        (Periodo di riposo). 
 
  Il prestatore di lavoro ha diritto ad  un  giorno  di  riposo  ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica. 
 
  Ha anche diritto, dopo  un  anno  d'ininterrotto  servizio,  ad  un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,  nel
tempo che l'imprenditore  stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli
usi o secondo equita'. (6) 
 
  L'imprenditore deve preventivamente  comunicare  al  prestatore  di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. 
 
  Non puo' essere computato  nelle  ferie  il  periodo  di  preavviso
indicato nell'art. 2118. 
                                                          (50) ((69)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1963, n. 66 (in
G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132)  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109,  secondo  comma,  del  Codice  civile,
limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio",  in
riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109  cod.  civ.  nella  parte  in  cui  non
prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto
in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova
medesimo". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616
(in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109  cod.  civ.  nella  parte  in  cui  non
prevede che  la  malattia  insorta  durante  il  periodo  feriale  ne
sospenda il decorso".