Art. 2109.
(Periodo di riposo).
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel
tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli
usi o secondo equita'. (6)
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato nell'art. 2118.
(50) ((69))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1963, n. 66 (in
G.U. 1a s.s. 18/05/1963, n. 132) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile,
limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in
riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".
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AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto
in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova
medesimo".
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AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 616
(in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne
sospenda il decorso".