(Codice Penale-art. 342)
                              Art. 342. 
 
    (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) 
 
  Chiunque offende l'onore o  il  prestigio  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso,  o  di
una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo,
della rappresentanza o del collegio, e' punito ((con la multa da euro
1.000 a euro 5.000)). 
 
  La stessa  pena  si  applica  a  chi  commette  il  fatto  mediante
comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo,
alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. 
 
  La pena ((e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000))  se  l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 
 
  Si applica  la  disposizione  dell'ultimo  capoverso  dell'articolo
precedente. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale.