(Codice Penale-art. 368)
                              Art. 368. 
 
                             (Calunnia) 
 
  Chiunque, con denunzia, querela,  richiesta  o  istanza,  anche  se
anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita'  giudiziaria  o  ad
un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo  di  riferirne  o  alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che  egli  sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di  un  reato,  e'
punito con la reclusione da due a sei anni. 
 
  La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a
dieci anni, o un'altra pena piu' grave. 
 
  La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva  una
condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei  a  venti
anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la
pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna  alla  pena  di
morte. (5) 
                                                              ((287)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (287) 
  La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art.  22,  comma  1)
che "Le pene previste per il reato di calunnia  di  cui  all'articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il
colpevole  ha  commesso  il  fatto  allo  scopo  di  usufruire  o  di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione  previste
dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due  terzi  se  uno
dei benefici e' stato conseguito".