Art. 2327. (Ammontare minimo del capitale). La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro. ------------ AGGIORNAMENTO (113) Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.