(CODICE CIVILE-art. 2327)
                             Art. 2327. 
 
                  (Ammontare minimo del capitale). 
 
  La societa'  per  azioni  deve  costituirsi  con  un  capitale  non
inferiore a ((cinquantamila)) euro. 
 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.