(CODICE CIVILE-art. 2332)
                             Art. 2332. 
 
                  (( (Nullita' della societa'). )) 
 
  ((Avvenuta l'iscrizione nel registro  delle  imprese,  la  nullita'
della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 
    1)  mancata  stipulazione  dell'atto  costitutivo   nella   forma
dell'atto pubblico; 
    2) illiceita' dell'oggetto sociale; 
    3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante
la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare  del
capitale sociale o l'oggetto sociale. 
 
  La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli  atti
compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro  delle
imprese. 
 
  I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando
non sono soddisfatti i creditori sociali. 
 
  La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori. 
 
  La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di  essa  e'
stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicita'  con
iscrizione nel registro delle imprese. 
 
  Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' deve  essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori  nominati  ai
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.))