Art. 2383.
(( (Nomina e revoca degli amministratori).))
((La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo,
anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo
e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali
tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando
se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al
quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a
conoscenza.))