(CODICE CIVILE-art. 2383)
                             Art. 2383. 
 
            (( (Nomina e revoca degli amministratori).)) 
 
  ((La  nomina  degli  amministratori  spetta  all'assemblea,   fatta
eccezione per i primi amministratori,  che  sono  nominati  nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. 
 
  Gli amministratori non  possono  essere  nominati  per  un  periodo
superiore  a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data   dell'assemblea
convocata  per  l'approvazione  del  bilancio   relativo   all'ultimo
esercizio della loro carica. 
 
  Gli amministratori sono rieleggibili,  salvo  diversa  disposizione
dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in  qualunque  tempo,
anche  se  nominati   nell'atto   costitutivo,   salvo   il   diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la  revoca  avviene
senza giusta causa. 
 
  Entro  trenta  giorni  dalla  notizia   della   loro   nomina   gli
amministratori  devono  chiederne  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo
e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali
tra essi e' attribuita la rappresentanza della  societa',  precisando
se disgiuntamente o congiuntamente. 
 
  Le cause  di  nullita'  o  di  annullabilita'  della  nomina  degli
amministratori che hanno la rappresentanza della  societa'  non  sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita'  di  cui  al
quarto comma, salvo che la societa' provi che  i  terzi  ne  erano  a
conoscenza.))