(CODICE CIVILE-art. 2470)
                             Art. 2470. 
 
                     (Efficacia e pubblicita'). 
 
  Il trasferimento delle partecipazioni ha  effetto  di  fronte  alla
societa' dal momento ((del deposito di cui al)) successivo comma. 
 
  L'atto  di  trasferimento,  con  sottoscrizione  autenticata,  deve
essere  depositato  entro  trenta   giorni,   a   cura   del   notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese  nella  cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL
D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA  L.
28 GENNAIO 2009, N. 2)). In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito ((e' effettuato)) a richiesta  dell'erede  o  del  legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per  l'annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti  trasferimenti  in  materia  di
societa' per azioni. 
 
  Se la quota e' alienata con successivi contratti  a  piu'  persone,
quella  tra  esse  che  per  prima  ha  effettuato  in   buona   fede
l'iscrizione nel registro delle  imprese  e'  preferita  alle  altre,
anche se il suo titolo e' di data posteriore. 
 
  Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio  o  muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione  contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data  e
del luogo di nascita o lo Stato  di  costituzione,  del  domicilio  o
della sede e cittadinanza dell'unico socio. 
 
  Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei  soci,  gli
amministratori  ne  devono  depositare  apposita  dichiarazione   per
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
 
  L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti. 
 
  ((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta
variazione della compagine sociale)).