(CODICE CIVILE-art. 2505)
                             Art. 2505. 
 
         (Incorporazione di societa' interamente possedute). 
 
  Alla fusione per incorporazione di una  societa'  in  un'altra  che
possiede tutte le azioni o le quote della prima non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e  5)
e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. 
 
  L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la  fusione  per
incorporazione di una societa' in  un'altra  che  possiede  tutte  le
azioni  o  le  quote  della  prima  sia  decisa,  con   deliberazione
risultante da atto pubblico, dai  rispettivi  organi  amministrativi,
sempre  che  siano  rispettate,  con  riferimento  a  ciascuna  delle
societa' partecipanti alla fusione, ((le  disposizioni  dell'articolo
2501-ter,  terzo  e  quarto  comma,  nonche',  quanto  alla  societa'
incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies)). 
 
  I soci della societa'  incorporante  che  rappresentano  almeno  il
cinque per cento del capitale  sociale  possono  in  ogni  caso,  con
domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito  ((o
dalla pubblicazione)) di cui al terzo comma  dell'articolo  2501-ter,
chiedere che la decisione di  approvazione  della  fusione  da  parte
della incorporante medesima sia adottata  a  norma  del  primo  comma
dell'articolo 2502.