(CODICE CIVILE-art. 2506 ter)
                           Art. 2506-ter. 
 
                        (Norme applicabili). 
 
  L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla  scissione
redige la situazione patrimoniale  e  la  relazione  illustrativa  in
conformita' agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. 
 
  La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre  illustrare  i
criteri di distribuzione delle azioni o  quote  e  deve  indicare  il
valore  effettivo  del  patrimonio  netto  assegnato  alle   societa'
beneficiarie e di quello che  eventualmente  rimanga  nella  societa'
scissa.  ((Quando  la  scissione  si  realizza  mediante  aumento  di
capitale con  conferimento  di  beni  in  natura  o  di  crediti,  la
relazione  dell'organo   amministrativo   menziona,   ove   prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro
delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata)). 
 
  Si applica alla scissione  l'articolo  2501-sexies;  la  situazione
patrimoniale  prevista  dall'articolo  2501-quater  e  le   relazioni
previste  dagli  articoli  2501-quinquies  e  2501-sexies,  non  sono
richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una
o piu' nuove societa' e non siano previsti  criteri  di  attribuzione
delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. 
 
  Con il  consenso  unanime  dei  soci  e  dei  possessori  di  altri
strumenti  finanziari  che  danno  diritto  di  voto  nelle  societa'
partecipanti  alla  scissione  l'organo  amministrativo  puo'  essere
esonerato dalla  redazione  dei  documenti  previsti  nei  precedenti
commi. 
 
  Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies,
2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,  2504-ter,  2504-quater,  2505,
primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti  alla
fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti  anche  alla
scissione.