Articolo 179 
          (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti) 
 
    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia: 
      a) prevenzione; 
      b) preparazione per il riutilizzo; 
      c) riciclaggio; 
      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
      e) smaltimento. 
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica. 
    3.  Con  riferimento  ((a  flussi  di  rifiuti   specifici))   e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di  priorita'
di cui al comma 1 ((qualora cio' sia  previsto  nella  pianificazione
nazionale  e  regionale  e  consentito  dall'autorita'  che  rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152)),  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione   e
sostenibilita', in  base  ad  una  specifica  analisi  degli  impatti
complessivi della produzione e della gestione  di  tali  rifiuti  sia
sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita,
che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi   compresi   la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse. 
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con  riferimento  ((a  flussi  di
rifiuti)) specifici, le opzioni che garantiscono,  in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente. 
    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
    8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)).