Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio ((...)), e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma
2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al
titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,
sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla
base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini
dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la
qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea
con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il
rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di
rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e
l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il
recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti
autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127)
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto
Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la
conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati
nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non
conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si
conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di
assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei
controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n.
132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando
l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria
contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del
soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma,
disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca
dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della
conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la
possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti di
natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione
all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma
3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta,
all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al
commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle
funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo
commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del
comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di
pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche'
gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di
funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente
comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al
presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende
assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui
al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto
legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di
recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
((5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima
volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e
che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul
mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato
rifiuto, provvede affinche' il materiale soddisfi i pertinenti
requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono
essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e
sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere
considerato un rifiuto.))
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AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni
dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 14-bis,
comma 9) che "Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si
applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita' competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei
confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta
data di entrata in vigore".