Articolo 188-bis
(Sistema di tracciabilita' dei rifiuti).
1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle
procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati
nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo
nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la
lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita'
di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del
formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla
gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal
decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di
cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite
interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la
previsione di criteri di gradualita' per la progressiva
partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi
incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti
di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei
mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro
elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo
189;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro
elettronico nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo
nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione
((dell'avvio a recupero)) o smaltimento dei rifiuti, di cui
all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire
all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato
cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita' tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1
continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di
registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le sanzioni del
presente decreto relative al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009 e successive modificazioni".