Articolo 188-bis 
              (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). 
 
  1. Il sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti  si  compone  delle
procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei  rifiuti  integrati
nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo  6  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e gestito con il supporto  tecnico  operativo  dell'Albo
nazionale dei gestori di cui  all'articolo  212.  Per  consentire  la
lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi  alle  modalita'
di compilazione e tenuta del registro  di  carico  e  scarico  e  del
formulario identificativo di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro della pubblica  amministrazione,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  nonche',  per  gli  aspetti  di
competenza,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. 
  2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e  le  modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  quanto   di
competenza, del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il Registro elettronico  nazionale  per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura  organizzativa  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
articolato in: 
    a) una sezione Anagrafica,  comprensiva  dei  dati  dei  soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla
gestione dei rifiuti; 
    b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati  ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e  dei  dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi  stabiliti  dal
decreto di cui al comma 1. 
  4.  I  decreti  di  cui  ai  commi  1  e   2   disciplinano   anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di
cui al presente articolo, consentendo  il  colloquio  con  i  sistemi
gestionali degli utenti,  pubblici  e  privati,  attraverso  apposite
interfacce, favorendo la semplificazione  amministrativa,  garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: 
    a) i modelli ed i  formati  relativi  al  registro  di  carico  e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di  cui  agli
articoli 190 e 193 con  l'indicazione  altresi'  delle  modalita'  di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
    b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico  nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma  3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  con  la
previsione   di   criteri   di   gradualita'   per   la   progressiva
partecipazione degli operatori; 
    c) il  funzionamento  del  Registro  elettronico  nazionale,  ivi
incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi  ai  documenti
di cui alla lettera a), nonche' dei dati  relativi  ai  percorsi  dei
mezzi di trasporto; 
    d) le  modalita'  per  la  condivisione  dei  dati  del  Registro
elettronico  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui  all'articolo
189; 
    e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della
documentazione di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006,  nonche'  le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge  25
gennaio  1994,  n.  70  e  gli  adempimenti  trasmessi  al   Registro
elettronico nazionale; 
    f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte  dell'Albo
nazionale indicate al comma 1; 
    g) le modalita' di  accesso  ai  dati  del  Registro  elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo; 
    h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione
((dell'avvio  a  recupero))  o  smaltimento  dei  rifiuti,   di   cui
all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita'  da  attribuire
all'intermediario. 
  5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati  ovvero  di  coloro  che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135;  negli  altri  casi  i
suddetti adempimenti  possono  essere  assolti  mediante  il  formato
cartaceo.  In  entrambi  i  casi  la   modulistica   e'   scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale. 
  6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli  di  cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita'  tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1  e  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  7. Fino all'entrata in vigore  del  decreto  previsto  al  comma  1
continuano ad applicarsi i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti  i  modelli  di
registro di carico e scarico e di formulario di  identificazione  del
rifiuto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  del
presente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009 e successive modificazioni".