ART. 218 
                            (definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
    a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali  di  qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione  e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare la loro presentazione,  nonche'  gli  articoli  a  perdere
usati allo stesso scopo; 
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,  un'unita'  di
vendita per l'utente finale o per il consumatore; 
    c) imballaggio multiplo  o  imballaggio  secondario:  imballaggio
concepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto   di   vendita,   il
raggruppamento  di  un   certo   numero   di   unita'   di   vendita,
indipendentemente dal fatto che  sia  venduto  come  tale  all'utente
finale o al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.  Esso  puo'  essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
    d)  imballaggio  per  il  trasporto  o   imballaggio   terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la  manipolazione  ed  il
trasporto di merci, dalle materie prime ai  prodotti  finiti,  di  un
certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi  multipli  per
evitare la loro manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei; 
    e)  imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente   di
imballaggio che  e'  stato  ((concepito,  progettato  e  immesso  sul
mercato)) per sopportare nel corso del suo ciclo di vita ((molteplici
spostamenti o rotazioni)) all'interno di un  circuito  di  riutilizzo
((, con le stesse finalita' per le quali e' stato concepito)); 
    ((e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da  due
o piu' strati di materiali diversi che non  possono  essere  separati
manualmente e formano una singola unita', composto da  un  recipiente
interno e da un involucro esterno, e che e' riempito,  immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale;)) 
    f) rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  di
imballaggio,  rientrante  nella  definizione  di   rifiuto   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della
produzione; 
    g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    o) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    p) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)); 
    q)  operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,   i
recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,   le   pubbliche
amministrazioni e i gestori; 
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti  e
di materiali di imballaggio; 
    s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli  addetti  al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni; 
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio  di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti  urbani  nelle
forme  di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o   loro
concessionari; 
    u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale acquista, come beni strumentali,  articoli  o
merci imballate; 
    v) consumatore: il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio  di  una
attivita'  professionale  acquista  o   importa   per   proprio   uso
imballaggi, articoli o merci imballate; 
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche  amministrazioni   competenti   e   i   settori   economici
interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i  mezzi,  gli
strumenti  e  le  azioni  per  raggiungere  gli  obiettivi   di   cui
all'articolo 220; 
    aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge  la
propria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione  al  prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso; 
    bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei  rifiuti  di  imballaggio
primari o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  dei
rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei  servizi  di
igiene urbana o simili; 
    cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi  usati
secondari e terziari dall'utilizzatore o utente  finale,  escluso  il
consumatore, al fornitore della merce o distributore  e,  a  ritroso,
lungo la catena logistica  di  fornitura  fino  al  produttore  dell'
imballaggio stesso; 
    dd) imballaggio usato: imballaggio secondario  o  terziario  gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. 
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5),
del regolamento (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, a cui possono  essere  stati  aggiunti  additivi  o  altre
sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale
delle borse; 
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica,
fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; 
    dd-quater) borse di  plastica  in  materiale  leggero:  borse  di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50  micron
fornite per il trasporto; 
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero:  borse
di plastica con uno spessore della  singola  parete  inferiore  a  15
micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario
per alimenti sfusi; 
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse  di  plastica
composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano  la
scomposizione della materia plastica in microframmenti; 
    dd-septies) borse  di  plastica  biodegradabili  e  compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e  rispondenti
ai  requisiti  di  biodegradabilita'  e  di   compostabilita',   come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare  dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di
borse di plastica a pagamento  o  a  titolo  gratuito  da  parte  dei
produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti  nei
punti vendita di merci o prodotti. 
  ((1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di
"rifiuto",   "gestione   dei    rifiuti",    "raccolta",    "raccolta
differenziata",    "prevenzione",    "riutilizzo",     "trattamento",
"recupero", "riciclaggio" e "smaltimento" di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).)) 
  2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da  a)  ad  e)
del comma 1 e' inoltre basata  sui  criteri  interpretativi  indicati
nell'articolo 3 della  direttiva  94/62/CEE,  cosi'  come  modificata
dalla direttiva 2004/12/CE  e  sugli  esempi  illustrativi  riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.