Art. 291.
(Condizioni).
L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti
legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano
adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo'
autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di
trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma
precedente. (71)((153))
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AGGIORNAMENTO (71)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557
(in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non
consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o
legittimati maggiorenni e consenzienti".
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AGGIORNAMENTO (153)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in
G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non
prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in
presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o,
se maggiorenni, non consenzienti".