(CODICE CIVILE-art. 291)
                              Art. 291. 
 
                            (Condizioni). 
 
  L'adozione e' permessa  alle  persone  che  non  hanno  discendenti
legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni  trentacinque  e
che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro  che  intendano
adottare. 
 
  Quando eccezionali circostanze lo consigliano,  il  tribunale  puo'
autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno  l'eta'  di
trenta anni, ferma restando la differenza di eta'  di  cui  al  comma
precedente. (71)((153)) 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988,  n.  557
(in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 291  cod.  civ.,  nella  parte  in  cui  non
consente l'adozione a persone che  abbiano  discendenti  legittimi  o
legittimati maggiorenni e consenzienti". 
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AGGIORNAMENTO (153) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245  (in
G.U. 1a  s.s.  28/7/2004,  n.  29)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non
prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in
presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o,
se maggiorenni, non consenzienti".