(CODICE CIVILE-art. 2948)
                             Art. 2948. 
 
                   (Prescrizione di cinque anni). 
 
  Si prescrivono in cinque anni: 
    1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 
    1-bis) il capitale nominale dei ((titoli  di  Stato))  emessi  al
portatore; 
    2) le annualita' delle pensioni alimentari; 
    3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e  ogni  altro
corrispettivo di locazioni; 
    4) gli interessi e, in generale,  tutto  cio'  che  deve  pagarsi
periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9) 
    5) le indennita' spettanti per  la  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n.  63  (in
G.U. 1a s.s.  11/06/1966,  n.  143)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
"costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,  del
Codice civile limitatamente alla  parte  in  cui  consentono  che  la
prescrizione  del  diritto  alla  retribuzione  decorra  durante   il
rapporto di lavoro".