Art. 2948. (Prescrizione di cinque anni). Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9) 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. ----------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".