ART. 242-ter 
          (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) 
 
  1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i  siti  di  interesse
nazionale, possono essere realizzati i progetti del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari  necessarie  per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in  generale,
altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica,
di mitigazione del rischio idraulico, opere per la  realizzazione  di
impianti per la produzione  energetica  da  fonti  rinnovabili  e  di
sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi
i casi di riconversione da un combustibile  fossile  ad  altra  fonte
meno inquinante o  qualora  l'installazione  comporti  una  riduzione
degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le
medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla  costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti, nonche' le tipologie di opere  e
interventi individuati con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  cui  all'articolo  7-bis,  a  condizione  che  detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche  che
non  pregiudichino  ne'  interferiscano   con   l'esecuzione   e   il
completamento della bonifica, ne' determinino rischi  per  la  salute
dei lavoratori e degli altri  fruitori  dell'area  nel  rispetto  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di opere  che  non  prevedono  scavi  ma  comportano
occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto  di
bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. 
  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e
al comma 1-bis e' effettuata da parte  dell'autorita'  competente  ai
sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente  decreto,  nell'ambito
dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e,
ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione  di  impatto
ambientale. 
  3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al  comma
1-bis, nonche' per quelle di cui  all'articolo  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13  giugno  2017,  n.  120,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e  le
regioni per le restanti  aree,  provvedono  all'individuazione  delle
categorie  di  interventi  che  non  necessitano   della   preventiva
valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V,
Parte  quarta,  del  presente   decreto,   e,   qualora   necessaria,
definiscono i criteri e le  procedure  per  la  predetta  valutazione
nonche' le modalita' di controllo. 
  4. Ai fini del rispetto delle  condizioni  previste  dal  comma  1,
anche nelle more dell'attuazione del  comma  3,  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
    a)  nel  caso  in  cui  non  sia  stata  ancora   realizzata   la
caratterizzazione  dell'area   oggetto   dell'intervento   ai   sensi
dell'articolo  242,  il  soggetto  proponente  accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA che si  pronuncia  entro  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione del  proponente.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima
dell'avvio  delle   attivita'   d'indagine,   trasmette   agli   enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.  Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo  parametro,  il  soggetto  proponente  ne  da'  immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di  cui  all'articolo  245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate; 
    b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa  gia'
in  essere,  il  proponente  puo'  avviare  la  realizzazione   degli
interventi e delle opere di  cui  al  comma  1  previa  comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente  competente  da
effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio
delle  opere.  Al  termine  dei  lavori,  l'interessato  assicura  il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
    c) le attivita' di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei  rifiuti.
I terreni e i materiali provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,
n. 120. 
    c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a)  accerti
che il livello delle CSC non  sia  stato  superato,  per  i  siti  di
interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le  modalita'
previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri  siti  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. 
  4-bis. Ai fini della definizione dei valori di  fondo  naturale  si
applica la  procedura  prevista  dall'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  13  giugno  2017,  n.  120.  ((E'  fatta
comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente  competente  di
esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel  sito  con  le
condizioni  geologiche,  idrogeologiche  e  antropiche  del  contesto
territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate
nel sito sono ricondotte ai valori di fondo)). 
  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.