Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei
procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare
qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in
caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei
genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti
relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito
e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta
del pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE
2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
(321)(322)
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di
affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalita', da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".