(CODICE CIVILE-art. 337 ter)
                            Art. 337-ter. 
 
                   Provvedimenti riguardo ai figli 
 
  Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura,
educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale. 
 
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei
procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i
provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la
possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i
genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori,  in  particolare
qualora raggiunti all'esito di un percorso di  mediazione  familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in
caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore  ad  uno  dei
genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti
relativi all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito
e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su  richiesta
del pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE
2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE  2022,  N.  197)).
(321)(322) 
 
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative
all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto
comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di
affidamento. 
 
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura
proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove
necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di
realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare
considerando: 
    1) le attuali esigenze del figlio. 
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza
con entrambi i genitori. 
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti
da ciascun genitore. 
 
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 
 
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. 
 
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AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".