(Codice Penale-art. 527)
                              Art. 527. 
 
                            (Atti osceni) 
 
  Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,  compie
atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 30.000)). 
 
  ((Si applica la pena della reclusione da  quattro  mesi  a  quattro
anni e sei mesi.)) se  il  fatto  e'  commesso  all'interno  o  nelle
immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se
da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano. 
 
  Se  il  fatto  avviene  per   colpa,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.