(CODICE CIVILE-art. 405)
                              Art. 405. 
 
((  (Decreto  di  nomina  dell'amministratore  di  sostegno.   Durata
              dell'incarico e relativa pubblicita'). )) 
 
  ((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data  di
presentazione della  richiesta  alla  nomina  dell'amministratore  di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di
uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. 
 
  Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso
solo nell'ultimo anno della sua minore eta'  e  diventa  esecutivo  a
decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta. 
 
  Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il  decreto  e'
esecutivo   dalla   pubblicazione   della    sentenza    di    revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione. 
 
  Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio  i  provvedimenti  urgenti  per  la  cura   della   persona
interessata e  per  la  conservazione  e  l'amministrazione  del  suo
patrimonio. Puo'  procedere  alla  nomina  di  un  amministratore  di
sostegno  provvisorio  indicando  gli  atti  che  e'  autorizzato   a
compiere. 
 
  Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione: 
    1)   delle   generalita'    della    persona    beneficiaria    e
dell'amministratore di sostegno; 
    2) della durata dell'incarico, che  puo'  essere  anche  a  tempo
indeterminato; 
    3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti  che  l'amministratore
di sostegno ha il  potere  di  compiere  in  nome  e  per  conto  del
beneficiario; 
    4)  degli  atti  che  il  beneficiario  puo'  compiere  solo  con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 
    5) dei limiti, anche periodici, delle spese che  l'amministratore
di sostegno puo'  sostenere  con  utilizzo  delle  somme  di  cui  il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita'; 
    6) della periodicita' con cui l'amministratore di  sostegno  deve
riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di  vita
personale e sociale del beneficiario. 
 
  Se la durata dell'incarico  e'  a  tempo  determinato,  il  giudice
tutelare puo'  prorogarlo  con  decreto  motivato  pronunciato  anche
d'ufficio prima della scadenza del termine. 
 
  Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto
di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice  tutelare
nel   corso   dell'amministrazione   di   sostegno   devono    essere
immediatamente  annotati  a  cura   del   cancelliere   nell'apposito
registro. 
 
  Il decreto  di  apertura  dell'amministrazione  di  sostegno  e  il
decreto di chiusura devono essere  comunicati,  entro  dieci  giorni,
all'ufficiale dello  stato  civile  per  le  annotazioni  in  margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a
tempo determinato,  le  annotazioni  devono  essere  cancellate  alla
scadenza del termine indicato nel decreto di  apertura  o  in  quello
eventuale di proroga.))