Art. 405.
(( (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa pubblicita'). ))
((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di
uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso
solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a
compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore
di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice
tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto
di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare
nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il
decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a
tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.))