(CODICE CIVILE-art. 406)
                              Art. 406. 
 
                          (( (Soggetti). )) 
 
  ((Il ricorso per  l'istituzione  dell'amministrazione  di  sostegno
puo' essere proposto dallo stesso  soggetto  beneficiario,  anche  se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417. 
 
  Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo
e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca  dell'interdizione
o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. 
 
  I  responsabili  dei  servizi  sanitari  e   sociali   direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza  di
fatti tali  da  rendere  opportuna  l'apertura  del  procedimento  di
amministrazione di  sostegno,  sono  tenuti  a  proporre  al  giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 407  o  a  fornirne  comunque
notizia al pubblico ministero.))