(CODICE CIVILE-art. 411)
                              Art. 411. 
 
     (( (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). )) 
 
  ((Si  applicano   all'amministratore   di   sostegno,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353  e  da
374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi
dal giudice tutelare. 
 
  All'amministratore di sostegno si  applicano  altresi',  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. 
 
  Sono in  ogni  caso  valide  le  disposizioni  testamentarie  e  le
convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario,  ovvero  che  sia  coniuge  o
persona che sia stata  chiamata  alla  funzione  in  quanto  con  lui
stabilmente convivente. 
 
  Il  giudice  tutelare,  nel  provvedimento  con  il  quale   nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente,  puo'  disporre  che
determinati   effetti,   limitazioni   o   decadenze,   previsti   da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si  estendano
al beneficiario  dell'amministrazione  di  sostegno,  avuto  riguardo
all'interesse del  medesimo  ed  a  quello  tutelato  dalle  predette
disposizioni. Il provvedimento e'  assunto  con  decreto  motivato  a
seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal  beneficiario
direttamente.))