(Codice Penale-art. 572)
                              Art. 572. 
 
           (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). 
 
  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo   precedente,
maltratta una persona della famiglia o  comunque  convivente,  o  una
persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione ((da tre
a sette anni)). 
 
  ((La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'  commesso  in
presenza o  in  danno  di  persona  minore,  di  donna  in  stato  di
gravidanza o di  persona  con  disabilita'  come  definita  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  ovvero  se  il
fatto e' commesso con armi)). 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 14  AGOSTO  2013,  N.  93,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119. 
 
  Se dal fatto deriva una lesione  personale  grave,  si  applica  la
reclusione  da  quattro  a  nove  anni;  se  ne  deriva  una  lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne  deriva  la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 
 
  ((Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti  di  cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.))