Art. 574.
(Sottrazione di persone incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di
mente, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), al
tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia,
ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a
querela del genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)),
del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi
sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici,
senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o
di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9
(in G.U. 1ยช s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".