(Codice Penale-art. 574)
                              Art. 574. 
 
                  (Sottrazione di persone incapaci) 
 
  Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo  di
mente, al genitore esercente la ((responsabilita'  genitoriale)),  al
tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o  la  custodia,
ovvero lo ritiene contro la  volonta'  dei  medesimi,  e'  punito,  a
querela del genitore esercente  la  ((responsabilita'  genitoriale)),
del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace, a  querela  delle  stesse  persone,  chi
sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni  quattordici,
senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di  libidine  o
di matrimonio. 
 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 
                                                                 (31) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio  1964,  n.  9
(in G.U. 1ยช s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  574  del  Codice  penale,  in  riferimento
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto  limita  il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".