(Codice Penale-art. 575)
                              Art. 575. 
 
                             (Omicidio) 
 
  Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito  con  la  reclusione
non inferiore ad anni ventuno. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646, ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che la  pena  stabilita  per  il  delitto
previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto  e'  commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per
il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.