(Codice Penale-art. 588)
                              Art. 588. 
 
                               (Rissa) 
 
  Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino  a  lire
tremila. ((308)) 
 
  Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta  lesione  personale,
la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e'  della
reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si  applica  se  la
uccisione, o la lesione personale,  avviene  immediatamente  dopo  la
rissa e in conseguenza di essa. (119) 
 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non
siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
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AGGIORNAMENTO (308) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  1,
lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola  «309»
e' sostituita dalla seguente: «2.000».