Art. 384.
(( (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel
merito). ))
((La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso
proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni
altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una
questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando
la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di
diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la
causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione
rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con
ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore
a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il
deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in
diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso
la Corte si limita a correggere la motivazione.))
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."