(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 384)
                              Art. 384. 
(( (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel
                             merito). )) 
 
  ((La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso
proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n.  3),  e  in  ogni
altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una
questione di diritto di particolare importanza. 
 
  La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la  sentenza  rinviando
la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio  di
diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte,  ovvero  decide  la
causa nel merito qualora non siano necessari  ulteriori  accertamenti
di fatto. 
 
  Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una  questione
rilevata d'ufficio, la Corte riserva  la  decisione,  assegnando  con
ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore
a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per  il
deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. 
 
  Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in
diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in  tal  caso
la Corte si limita a correggere la motivazione.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti."