Art. 433. Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; ((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;)) ((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;)) 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216) -------------- AGGIORNAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."