(CODICE CIVILE-art. 433)
                              Art. 433. 
 
                         Persone obbligate. 
 
   All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 
    1) il coniuge; 
    ((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i  discendenti
prossimi;)) 
    ((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli
adottanti;)) 
    4) i generi e le nuore; 
    5) il suocero e la suocera; 
    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con  precedenza
dei germani sugli unilaterali.(216) 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli»."