Art. 408. 
 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 
  1.  ((Quando  gli  elementi  acquisiti  nel  corso  delle  indagini
preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna o di applicazione di una misura di sicurezza  diversa  dalla
confisca, il pubblico ministero)), presenta al giudice  richiesta  di
archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo  contenente
la  notizia  di  reato,  la  documentazione  relativa  alle  indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice  per  le
indagini preliminari. 
  2. ((Fuori dei casi di rimessione della querela,  l'avviso))  della
richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla  persona
offesa che,  nella  notizia  di  reato  o  successivamente  alla  sua
presentazione, abbia dichiarato  di  volere  essere  informata  circa
l'eventuale archiviazione. 
  3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di  venti  giorni,  la
persona  offesa  puo'  prendere  visione  degli  atti  e   presentare
opposizione con richiesta motivata  di  prosecuzione  delle  indagini
preliminari. ((La persona  sottoposta  alle  indagini  e  la  persona
offesa  sono  altresi'  informate  della  facolta'  di  accedere   ai
programmi di giustizia riparativa.)) 
  3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona  e  per  il
reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale,  l'avviso  della
richiesta di archiviazione e' in ogni caso  notificato,  a  cura  del
pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma
3 e' elevato a trenta giorni.