Art. 62.
(Circostanze attenuanti comuni)
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto
altrui;
3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando
non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o
dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un
danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o
l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando
anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';
5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o
l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno,
mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante
le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso
preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato ((; o l'avere partecipato
a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato,
concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti
l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la
circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati
rispettati)).
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera f)) che "E' concessa amnistia:
[...]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre
l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia
concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.