(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 429)
                              Art. 429. 
                     (Pronuncia della sentenza). 
 
  ((Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia  sentenza  con  cui  definisce  il
giudizio dando lettura del  dispositivo  e  della  esposizione  delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo  un
termine, non superiore a  sessanta  giorni,  per  il  deposito  della
sentenza)). 
 
  Se il giudice lo ritiene  necessario,  su  richiesta  delle  parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci  giorni  per  il
deposito  di  note  difensive,   rinviando   la   causa   all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per  la
discussione e la pronuncia della sentenza. 
 
  Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al  pagamento  di
somme di denaro per crediti di lavoro, deve  determinare,  oltre  gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente  subito
dal  lavoratore  per  la  diminuzione  di  valore  del  suo  credito,
condannando al pagamento della  somma  relativa  con  decorrenza  dal
giorno della maturazione del diritto.