(Codice Penale-art. 612 bis)
                            Art. 612-bis. 
 
                         (Atti persecutori). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con  la
reclusione ((da un anno  a  sei  anni  e  sei  mesi))  chiunque,  con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare  un
fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o
di persona al  medesimo  legata  da  relazione  affettiva  ovvero  da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
 
  La pena e' aumentata se il fatto e'  commesso  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'
commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 
 
  La pena e' aumentata fino alla meta' se  il  fatto  e'  commesso  a
danno di un minore, di una donna in stato  di  gravidanza  o  di  una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 
 
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della
querela puo' essere soltanto  processuale.  La  querela  e'  comunque
irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede  tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con  altro  delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.