(Codice Penale-art. 624)
                              Art. 624. 
 
                               (Furto) 
 
  Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a  chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito
con la ((reclusione da sei mesi a tre anni e con  la  multa  da  lire
trecentomila a un milione)). 
 
  Agli effetti della legge penale, si  considera  cosa  mobile  anche
l'energia  elettrica  e  ogni  altra  energia  che  abbia  un  valore
economico. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61,  numero
7), e 625. 
                                                                  (7) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra.