(Codice Penale-art. 640 ter)
                            Art. 640-ter. 
 
                        (Frode informatica). 
 
  Chiunque, alterando  in  qualsiasi  modo  il  funzionamento  di  un
sistema informatico o telematico o  intervenendo  senza  diritto  con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a  se'
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila  a
due milioni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della  multa  da
lire seicentomila a tre milioni  se  ricorre  una  delle  circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se
il fatto ((produce un trasferimento di denaro, di valore monetario  o
di valuta virtuale o))  e'  commesso  con  abuso  della  qualita'  di
operatore del sistema. 
 
  La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
600 a euro 3.000 se  il  fatto  e'  commesso  con  furto  o  indebito
utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e  terzo  comma  o
taluna delle circostanze  previste  dall'articolo  61,  primo  comma,
numero 5,  limitatamente  all'aver  approfittato  di  circostanze  di
persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7.