(Codice Penale-art. 646)
                              Art. 646. 
 
                      (Appropriazione indebita) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto  profitto,  si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona  offesa,  con
la  reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la  multa  fino  a   lire
diecimila.(294) ((356)) 
 
  Se il fatto e' commesso su cose  possedute  a  titolo  di  deposito
necessario, la pena e' aumentata. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36. 
 
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AGGIORNAMENTO (294) 
  La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  1,
lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e  con
la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:  «con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000  a  euro
3.000»". 
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AGGIORNAMENTO (356) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo  2024,
n.  46  (in  G.U.  1ª  s.  s.  27/03/2024,  n.  13),  ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  646,  primo  comma,  del
codice penale, come modificato dall'art.  1,  comma  1,  lettera  u),
della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto  dei  reati
contro  la  pubblica   amministrazione,   nonche'   in   materia   di
prescrizione del reato e in materia  di  trasparenza  dei  partiti  e
movimenti politici),  nella  parte  in  cui  prevede  la  pena  della
reclusione «da due a cinque anni» anziche' «fino a cinque anni»".