Art. 646. (Appropriazione indebita) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294) ((356)) Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36. -------------- AGGIORNAMENTO (294) La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»". -------------- AGGIORNAMENTO (356) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziche' «fino a cinque anni»".