Art. 536.
Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di
eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i
figli, gli ascendenti.))
Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli ((...)), i quali vengono alla
successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli ((...)).
(216)
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AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli»."