Art. 536. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.)) Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli ((...)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((...)). (216) --------------- AGGIORNAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."