(CODICE CIVILE-art. 544)
                              Art. 544. 
 
              Concorso di ascendenti ((...)) e coniuge. 
 
  Quando chi muore non lascia ((figli)), ma ascendenti ((...))  e  il
coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli
ascendenti un quarto.(216) 
 
  In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di  riserva  ad  essi
attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i  medesimi
secondo i criteri previsti dall'articolo 569. 
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AGGIONRAMENTO (216) 
  La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli»."