(Codice Penale-art. 663)
                              Art. 663. 
 
 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni) 
 
  Chiunque, in un luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  vende  o
distribuisce o mette comunque  in  circolazione  scritti  o  disegni,
senza avere ottenuto l'autorizzazione  richiesta  dalla  legge,  ((e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila  a
seicentomila)). 
 
  ((Alla  stessa  sanzione))   soggiace   chiunque,   senza   licenza
dell'Autorita' o  senza  osservarne  le  prescrizioni,  in  un  luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni,  o
fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico,  o
comunque colloca iscrizioni o disegni. 
 
  Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione  di
scritti  o  disegni  fuori  dai   luoghi   destinati   dall'autorita'
competente. (141) 
 
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AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito".