(Codice Penale-art. 726)
                              Art. 726. 
 
         (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. 
                                                              ((322)) 
 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022,  n.
95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  726  del  codice  penale,  come  sostituito
dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,  n.  8
(Disposizioni in materia di depenalizzazione, a  norma  dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella  parte  in  cui
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000  a  euro
10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".