(Codice Penale-art. 727)
                              Art. 727. 
 
                    (( (Abbandono di animali).)) 
 
  ((Chiunque abbandona animali  domestici  o  che  abbiano  acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno  o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque detiene  animali  in  condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)). 
 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art.  5,  comma  5)
che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e'  elevata  nel  minimo  a  lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni".