Art. 727.
(( (Abbandono di animali).)).
((Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)).