(Codice Penale-art. 727)
                              Art. 727. 
 
                    (( (Abbandono di animali).)). 
 
  ((Chiunque abbandona animali  domestici  o  che  abbiano  acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno  o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque detiene  animali  in  condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)).