(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 492 bis)
                            Art. 492-bis. 
     (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). 
 
  Su  istanza  del  creditore  munito  del  titolo  esecutivo  e  del
precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del  luogo  in
cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o  la  sede,
procede alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza  deve  contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ordinaria del difensore e,  ai  fini  dell'articolo  547,
dell'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   o   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza  non  puo'
essere proposta prima che sia decorso il termine di cui  all'articolo
482. 
 
  Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso
il termine di cui all'articolo 482, se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente  del  tribunale  del  luogo  in  cui  il  debitore  ha  la
residenza, il  domicilio,  la  dimora  o  la  sede,  su  istanza  del
creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. 
 
  Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma,
il termine di cui all'articolo 481, primo comma, e' sospeso fino alla
comunicazione dell'ufficiale giudiziario  di  non  aver  eseguito  le
ricerche per mancanza dei presupposti  o  al  rigetto  da  parte  del
presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla  comunicazione
del processo verbale di cui al quarto comma. 
 
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai
dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  l'ufficiale
giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto  ai  dati
contenuti nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare,  nell'anagrafe  tributaria,  compreso   l'archivio   dei
rapporti finanziari,  e  in  quelle  degli  enti  previdenziali,  per
l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze e ne da' comunicazione al creditore  istante.  L'ufficiale
giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e  del
precetto, anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
caso di cui al secondo comma, il precetto e' consegnato  o  trasmesso
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 
 
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
cui al primo periodo, copia autentica del verbale  e'  rilasciata  al
creditore  che,  entro  quindici   giorni   dal   rilascio   a   pena
d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza
per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
 
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto  comma,  intima
al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o
cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che  dovra'
anche contenere l'indicazione del credito per  cui  si  procede,  del
titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta  elettronica
certificata  o   servizio   elettronico   di   recapito   certificato
qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il  creditore  ha
eletto   domicilio   o   ha   dichiarato   di    essere    residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al
quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma,  l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
  Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma,  con  la
nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica  del  rispetto  dei
termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena  di  inefficacia
del pignoramento, il  creditore  deposita  con  le  modalita'  e  nei
termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto  comma,
557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione  del  presidente  del
tribunale, quando e' prevista, nonche' la comunicazione  del  verbale
di cui  al  quarto  comma,  ovvero  la  comunicazione  dell'ufficiale
giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento  del  presidente
del tribunale di rigetto dell'istanza. 
                                                        (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".